Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007 hanno precisato che per provare la tempestività della notifica di un ricorso è sufficiente il timbro apposto sull’atto, anche se manca la firma dell’ufficiale giudiziario. La mancanza di questa, quindi, non impedisce di dimostrare che l’atto è stato notificato nei termini di legge, purchè sia stato apposto il timbro, recante l’indicazione della data e del numero cronologico dell’atto. La notifica si perfeziona, per il notificante dalla data di consegna del dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale mentre per il destinatario dalla data di ricezione.