News Pubblicata il 27/07/2007

Nella notifica degli atti giudiziari prevale il timbro

Tempestività dei ricorsi



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007 hanno precisato che per provare la tempestività della notifica di un ricorso è sufficiente il timbro apposto sull’atto, anche se manca la firma dell’ufficiale giudiziario. La mancanza di questa, quindi, non impedisce di dimostrare che l’atto è stato notificato nei termini di legge, purchè sia stato apposto il timbro, recante l’indicazione della data e del numero cronologico dell’atto. La notifica si perfeziona, per il notificante dalla data di consegna del dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale mentre per il destinatario dalla data di ricezione.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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