La sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 marzo 2006 comincia a produrre i suoi effetti anche sulla deducibilità fiscale degli accantonamenti relativi all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Questo è quanto emerge dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 42 del 6 luglio 2007 e relativo commento contenuto nella circolare Assonime 41 del 18 luglio.
La circolare ha stabilito la deducibilità fiscale degli accantonamenti relativi all’indennità suppletiva di clientela e all’indennità meritocratica, invitando le aziende a emendare le precedenti dichiarazioni dei redditi con una nuova dichiarazione o tramite il ravvedimento operoso.
Scarica GRATIS il Fac-simile Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio