Il Ministero dell’Economia conferma le posizioni della circolare 42/E del 6 luglio che, modificando quanto indicato nella risoluzione 59/E del 2004, fissa l’indeducibilità degli accantonamenti ai fondi per l’indennità suppletiva di clientela e per l’indennità meritocratica degli agenti di commercio. Il Ministero dell’Economia ha chiarito che le imprese che hanno dedotto gli accantonamenti in base alla risoluzione 59/E dovrebbero adeguarsi alla nuova disciplina e correggere le precedenti dichiarazioni presentando una dichiarazione integrativa o avvalendosi del ravvedimento operoso.
Scarica GRATIS il Fac-simile Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio