Nella Circolare delle Entrate n. 42/E del 6 Luglio 2007 l’Agenzia recepisce la posizione della Corte di Cassazione secondo cui la deducibilità fiscale dell’indennità suppletiva di clientela spettante agli intermediari del commercio deve riferirsi all’esercizio in cui avviene la cessazione del rapporto di agenzia. Questa lettura, secondo l’Agenzia delle Entrate, è retroattiva e quindi le ditte mandanti devono rettificare le dichiarazioni relative ai periodi di imposta nei quali l’indennità di clientela era stata imputata in conformità al precedente orientamento (risoluzione n. 59/E del 2004) ed ora revocato.
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