Con una nuova circolare l’Agenzia del Territorio esamina le procedure per la portabilità del mutuo ipotecario (agevolata dalla legge 40 del 2007) fornendo alcuni chiarimenti interpretativi.
La circolare n. 9/2007 del 21 giugno 2007 sottolinea che il presupposto per la portabilità è il nesso necessario di interdipendenza tra il nuovo mutuo contratto dal debitore per acquisire la disponibilità della somma destinata ad estinguere il debito e il pagamento del debito. Nel nuovo mutuo dovrà essere indicata espressamente la destinazione della somma mutuata mentre nella quietanza rilasciata dalla vecchia banca sarà menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza delle somme con cui è stato effettuato il pagamento.
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