Intitolazione:
IVA - Accertamento - Infedelta' dati indicati in dichiarazione - Valore indiziario - Limiti.
Massima:
In materia di accertamento Iva, l'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, che può anche essere indirettamente desunta, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (art. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), non può essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata sul costo della merce venduta è notevolmente inferiore a quella media, riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari, in quanto le "medie di settore" non integrano un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello "ignoto", costituente l'oggetto del thema probandum, ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralità di dati che fissa una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi, rispetto a quelli che si avvicinano.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.