La Corte di Cassazione, con sentenza n.1439 del 25 gennaio 2006, ha ribadito che in tema di accertamenti bancari, l'art.32 del DPR n.600/73 comporta l'inversione dell'onere della prova e di conseguenza incombe sul contribuente dimostrare che i redditi accertati non esistono o rivestono altra natura.
Inoltre l'inesattezza dell'Ufficio nel qualificare i versamenti, non pregiudica la legittimità dell'accertamento.