Normativa Pubblicata il 01/03/2005

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Legge 01/03/2005, n. 26 - proroga di termini per l'adozione di misure di sicurezza e dps

(conv. D.L. n. 314/2004) G.U. 02/03/2005, n. 50



Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 26 del 01/03/2005
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Avvertenza: Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali

1 . Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 31 marzo 2005. 1-bis . Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

2 . Le disposizioni dell'art. 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'art. 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.


3 . La procedura prevista dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Art. 1-bis
Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale

1 . All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005" .

Art. 1-ter
Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali

1 . Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.
2 . Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28.

All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto" .

Art. 1-quater
Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili

1 . In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e successive ).

Art. 2
Procuratore nazionale antimafia

1 . Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data .

Art. 3
Liberazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. L'articolo 22, comma 1- bis , del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2006".

Art. 4
Finanziamento provvisorio alle regioni

1 . Entro il 30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Governo approva le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alle medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalità dell'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .

Art. 4-bis
Adeguamento degli edifici scolastici

1 . Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi .

Art. 5
Personale a tempo determinato della Croce Rossa

1 . Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

Art. 6
Contributi allo spettacolo dal vivo

1 . In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell\'art. 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'art. 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 .

Art. 6-bis
Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2005";
b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006"
.

Art. 6-ter
Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

Art. 6-quater
Occupazioni d\'urgenza

1 . E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6-quinquies
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

1 . Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica .

Art. 6-sexies
IVA agricola

1. Le disposioni di cui all\'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006 .

Art. 6-septies
Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" .

Art. 6-octies
Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari

1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 è prorogato al 31 dicembre 2007 .

Art. 6-nonies
Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis del decreto-legge n. 143 del 1991

1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1° luglio 2005.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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