Oggetto: Detrazioni Iva su operazioni esenti Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Testo: In riferimento a errate notizie di stampa circa l'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di detrazione dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi da parte di soggetti che effettuano operazioni esenti, in particolare per le aziende ospedaliere, l'Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:
- In merito alla sentenza n. C-45/95 con la quale si contestava all'Italia di non aver applicato l'esenzione nella rivendita dei beni la cui Iva non e' stata detratta all'atto dell'acquisto si chiarisce che con la modifica, mediante l'introduzione del numero 27 quinquies, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'Italia si e' adeguata alla decisione dei giudici comunitari.
- Per quanto attiene il secondo punto e cioe' la sentenza n. 18013/05 della Corte di cassazione si precisa che la suprema Corte non affronta il problema della detrazione a fronte di operazioni esenti ma la questione del mancato riconoscimento della detrazione Iva a fronte di operazioni sia esenti che non imponibili.
- Quanto, infine, alla presunta acquiescenza dell'amministrazione finanziaria alle sentenze delle commissioni di merito che avessero concluso in senso opposto, si ribadisce che l'Agenzia delle Entrate ha dato chiare ed esplicite disposizioni per impugnare queste eventuali determinazioni giurisprudenziali. Lo stesso comportamento è' sistematicamente assunto dall'Avvocatura generale dello Stato per la coltivazione delle cause in discussione dinanzi alla Corte di cassazione.