Intitolazione:
Irpeg - Società di capitali ed equiparati - In genere - Fusione per incorporazione - Quote od azioni dell'incorporata - Detenzione da parte dell'incorporante - Disavanzo di fusione - Sussistenza - Iscrizione non tassabile fino a concorrenza del disavanzo del valore di avviamento dell'azienda dell'incorporata - Ammissibilità
Massima:
In tema di imposte sui redditi d'impresa e con riguardo alla fusione per incorporazione di una società di capitali, le cui azioni o quote siano possedute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le azioni o quote medesime, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minor valore del patrimonio netto dell'incorporata, ove la relativa divergenza dipenda dalla valutazione delle rimanenze finali dell'incorporata stessa, iscrivendo nel passivo di bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di rivalutazione delle rimanenze iniziali, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito imponibile, ai sensi e nel vigore dell'art. 123, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dall'art. 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67.
Massima a cura del Servizio di documentazione economica e tributaria.