Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 dicembre ha approvato il decreto Milleproroghe che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Scarica il testo del Decreto Milleproroghe approvato il 9.12.2024
Di seguito in breve sintesi i principali slittamenti dei termini.
L'articolo 12 stabilisce:
L'Articolo 14, comma 4, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi nel settore privato fino al 31 dicembre 2025
L'articolo 13 prevede la proroga al 31 marzo 2025 del termine per la stipulazione dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese. Le imprese interessate, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, estendendo di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2024.
L'articolo 17 prevede l'estensione delle agevolazioni contributive per il settore editoriale fino al 2025-2026, in particolare, il decreto interviene su due ambiti principali relativi ai contributi pubblici per l'editoria:
L’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali è prorogato fino al 31 marzo 2025. Questa misura è stabilita nell’articolo 3, comma 5.
L’esenzione dall’obbligo riguarda le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei consumatori finali, come ad esempio:
L'articolo 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2025 dell’obbligo di costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche.
Si ricorda che l'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha stabilito che le società sportive professionistiche debbano prevedere nei propri atti costitutivi la presenza di un organo consultivo, incaricato di fornire pareri obbligatori ma non vincolanti per tutelare gli interessi dei tifosi.
Viene messa a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, che colpisce in particolare gli ulivi. L’articolo 19 infatti, interviene sull’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, rimuovendo il termine dei sette anni entro il quale era possibile procedere con l’estirpazione degli ulivi infetti.
I proprietari, conduttori o detentori di terreni situati in una zona infetta dalla Xylella possono quindi procedere all’estirpazione degli ulivi previa comunicazione alla regione competente. È consentita l’estirpazione in deroga a: