Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024 n. 294 il Decreto legislativo del 13.12.2024 n. 192 che, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES), in particolare rilevanti novità in materia di:
Scarica il testo del Dlgs del 13.12.2024 n. 192 di revisione Irpef e Ires.
Vediamo in breve sintesi alcune delle disposizioni previste.
In merito alla revisione della disciplina dei redditi dei terreni, le norme modificano gli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR (DPR 917 del 1986), in particolare, si segnalano:
Redditi dominicali e agrari
La nuova disciplina prevista dall'articolo 1, ridefinisce il reddito dominicale e agrario.
Per quanto riguarda il Reddito dominicale è prevista una revisione della determinazione del reddito dominicale nei casi in cui le colture siano effettuate su immobili censiti al catasto dei fabbricati. In particolare, fino all’emanazione di specifici decreti attuativi, il reddito dominicale viene determinato applicando alla superficie della particella catastale la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia, incrementata del 400%.
Per quanto riguarda il Reddito agrario, la definizione del reddito agrario è stata aggiornata per includere anche attività specifiche, ovvero il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni attribuibile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nelle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile
Aggiornamento catastale
Si prevede un sistema semplificato per l’aggiornamento delle qualità e classi di coltura nei catasti, con un’esenzione per i proprietari di terreni monitorati dall'AGEA, riducendo così gli obblighi di comunicazione.
Benefici fiscali e deduzioni - Fondi Sanitari Integrativi
Vengono ridefinite le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali. Viene specificato che, per beneficiare della deducibilità delle somme versate ai fondi sanitari integrativi, questi devono risultare iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari istituita con il decreto del 31 marzo 2008.
Le somme versate ai fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe continuano a essere deducibili dal reddito complessivo, ma i fondi non registrati non saranno più riconosciuti per la deducibilità.
Retribuzioni e fringe benefits
È stato aggiornato il limite esente da tassazione per i beni e servizi ceduti dall'azienda ai dipendenti, ora fissato a 258,23 euro. Ulteriormente, sono state modificate le modalità di determinazione del valore normale per beni e servizi forniti dal datore di lavoro, che dovrà corrispondere al prezzo mediamente praticato o, in mancanza, al costo per il datore di lavoro
Principio di onnicomprensività
Il reddito di lavoro autonomo viene definito come differenza tra tutte le somme percepite e le spese sostenute, in analogia alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
Si precisa che il principio di onnicomprensività si applica principalmente ai redditi di lavoro dipendente. Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, invece, il regime fiscale segue il principio della determinazione analitica del reddito, regolamentato dall’Articolo 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), così come modificato dal Dlgs del 13 dicembre 2024, n. 192.
Per i redditi di lavoro autonomo, il sistema di determinazione del reddito non si basa sul principio di onnicomprensività come per i lavoratori dipendenti, ma su un criterio di determinazione analitica dei compensi percepiti e delle spese sostenute, secondo le disposizioni dell’Articolo 54 del TUIR.
Deduzioni specifiche
Sono introdotti criteri specifici per la deducibilità di spese connesse all'attività, inclusi i riaddebiti per l’uso comune di immobili. Inoltre, viene confermato il principio di cassa, mentre la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, compresi quelli ceduti in leasing, avverrà solo se queste vengono realizzate
Allineamento tra valori fiscali e contabili
Il decreto propone una significativa riduzione del "doppio binario" fra valori fiscali e contabili e incentiva un processo di uniformità che riduca la duplicazione dei criteri di valutazione.
Nuova disciplina per operazioni straordinarie
Le fusioni e altre riorganizzazioni aziendali tra soggetti con regimi fiscali o contabili diversi saranno soggette a una disciplina unificata, garantendo coerenza fiscale e facilitando la gestione dei valori contabili.