Normativa Pubblicata il 09/12/2024

Il Decreto Fiscale correttivo del CPB diventa legge

Pubblicata in GU la legge 189/2024 di conversione del Decreto Fiscale n. 155/2024 di modifica del Concordato preventivo biennale: il testo coordinato con le modifiche



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 155 del 19/10/2024
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del n. 291 del 12.12.2024 la Legge del 09.12.2024 n. 189 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, con il quale il Governo ha introdotto importanti modifiche normative volte a semplificare l’accesso al ravvedimento operoso per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare per coloro che hanno aderito al CPB e che hanno subito gli effetti della pandemia da COVID-19.

Ricordiamo infatti che nel disegno di legge è confluito il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

Scarica il testo del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 coordinato con le modifiche apportale.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Vediamo brevemente alcune delle misure previste.

1) Ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 soggetti Covid
2) Modifiche al credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno
3) Rinvio del versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette
4) Rifinanziamento dell'APE Sociale

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Ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 soggetti Covid

In particolare, l'articolo 7 introduce modifiche al Decreto Omnibus appena convertito nella legge n. 143 del 7 ottobre, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, stabilendo che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento tombale, nel caso in cui sussista una delle seguenti cause anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
  2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 -bis , comma 6, lett. a) , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Calcolo dell'imposta sostitutiva

Per tali soggetti qualora sussistano le predette circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.

Modifiche apportate in sede di conversione

Nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha apportato alcune modifiche:

Modifiche al credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno

L'articolo 8 del Decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155 introduce modifiche al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare, si prevede che investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, possano essere inclusi nella comunicazione integrativa.

Questo significa che le imprese possono dichiarare nuovi investimenti o incrementare l'importo degli investimenti già comunicati per usufruire di un credito d’imposta maggiore.

Rinvio del versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette

Articolo 7-quater prevede per il solo periodo d'imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento della seconda rata relativa all’acconto IRPEF (ordinariamente previsto il 30 novembre) dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Rifinanziamento dell'APE Sociale

Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per l'APE Sociale con i seguenti stanziamenti:

Questi fondi aggiuntivi mirano a garantire la continuità dell'APE Sociale, l'indennità erogata dall'INPS che consente il pensionamento anticipato a specifiche categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà, a partire dai 63 anni di età. La misura, introdotta in via sperimentale nel 2017, è stata prorogata più volte e il recente rifinanziamento ne assicura la prosecuzione fino al 2028.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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Decreto legge 155 del 19.10.2024 Decreto legge 155 del 19.10.2024 - Testo coordinato Legge 189 del 09.12.2024
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