Pubblicata la Circolare MIMIT del 18.09.2024 che fornisce le Linee Guida con gli orientamenti necessari per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura di taluni prodotti alimentari o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
Scarica la Circolare MIMIT del 18.09.2024 - Linee guida etichettatura alimentare
La presente circolare tiene conto anche della Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05) ed è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
L'obbligo suddetto riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari.
Pertanto, il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.
Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, ad esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.
L'obbligo di indicare la dichiarazione quantitativa degli ingredienti (QUID) è previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e riguarda specifici casi in cui la quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti deve essere riportata sull’etichetta. Ecco nel dettaglio quando è obbligatorio indicare il QUID:
Se l'ingrediente o la categoria di ingredienti figura direttamente nella denominazione del prodotto, come ad esempio:
Se una categoria generica di ingredienti figura nella denominazione di vendita, è obbligatorio indicarne la quantità. Esempi includono:
Questa regola si applica anche quando viene usata una denominazione generica che il consumatore riconosce comunemente, come “verdure”, “cereali” o “proteine vegetali”.
Quando un ingrediente è enfatizzato nell'etichetta tramite parole, immagini o rappresentazioni grafiche, è necessario indicarne la quantità. Esempi di questo caso includono:
L’obbligo non si applica se l'immagine rappresenta l'intero prodotto senza evidenziare un particolare ingrediente, ad esempio la rappresentazione di un minestrone con tutte le verdure usate senza metterne in risalto una specifica.
Quando un ingrediente è essenziale per caratterizzare un prodotto e per distinguerlo da prodotti simili, il QUID è obbligatorio. Un esempio classico è:
Se un ingrediente è generalmente associato dal consumatore a un particolare prodotto, anche se non evidenziato nella denominazione o in etichetta, deve essere indicata la sua quantità. Questo caso è meno frequente e riguarda prodotti con nomi consacrati dall’uso, come:
Quando un ingrediente menzionato è composto da altri ingredienti, è obbligatorio indicare sia la quantità dell'ingrediente composto, sia quella dei suoi ingredienti principali. Ad esempio:
Il QUID è obbligatorio anche nei prodotti preimballati per la vendita diretta, qualora sia necessario specificare un ingrediente particolarmente valorizzato, come potrebbe essere un ripieno di carne o verdure.
Vi sono casi in cui l’obbligo di indicare il QUID non si applica, come: