L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare del 25 giugno 2024 n. 15 ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”) per il periodo d’imposta 2023.
Il documento si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale).
Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.) oltre che per fornire riscontro a eventuali quesiti di interesse generale pervenuti durante l’anno.
Vengono, quindi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.
Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche, verificatesi nel predetto periodo d’imposta.
Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l’applicazione degli stessi.
A seguito di richieste di chiarimento pervenute all'Agenzia in relazione a diversi aspetti correlati all’applicazione degli ISA, con la presente circolare vengono fornite alcune precisazioni.
In particolare, è stato chiesto se l’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Al riguardo, infatti, è stato fatto notare che:
Al fine di fornire i necessari chiarimenti sul tema, fermo restando che lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola, l'Agenzia delle Entrate distingue due ipotesi legate alla classificazione reddituale dell’attività agricola svolta dal contribuente in concomitanza con quella di agriturismo.
IPOTESI 1 (attività agricola che determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR)
Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR si ritiene che l’attività di agriturismo, nell’anno in cui quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa. L’avvio dell’attività agrituristica rappresenterebbe, in questa fattispecie, infatti, il primo periodo d’imposta di esercizio di una attività produttiva di un reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività produttiva di un reddito agrario.
IPOTESI 2 (attività agricola che determina reddito d’impresa)
Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito d’impresa, ricordando che gli ISA sono applicati all’attività prevalente, è possibile individuare le seguenti ipotesi: