Ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 10.05.2024 n. 10 sulla nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi (introdotta dalla legge di bilancio 2024) dalla modifica dell'aliquota d'imposta alla ritenuta operata dai soggetti intermediari e gli adempimenti dei soggetti intermediari non residenti.
Dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo:
è stata aumentata al 26%, con la possibilità per i locatori di applicare un'aliquota ridotta del 21% per un'unica unità immobiliare a scelta, identificata specificamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta pertinente.
L’imposta sostitutiva nella misura del 26% si ritiene dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis in base all’articolo 26 del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Per completezza, appare utile ricordare che resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, di conseguenza, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.