A seguito dell'aggiornamento ISTAT del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024, gli importi minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di
Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024
Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:
categorie e indennità | minimale giornaliero di legge | istruzioni |
---|---|---|
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) | 56,87 euro | |
Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) | 50,89 euro | |
Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) | 61,98 euro | vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023. |
Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) | retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare 49 2024. | |
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: | 50,59 euro | |
Artigiani | 56,87 euro | |
Commercianti | 56,87 euro | |
Pescatori | 31,60 euro | |
Lavoratori iscritti alla Gestione separata ( degenza ospedaliera) | 52,45 euro (16%), se accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 78.67 euro (24%), se accreditate da 5 a 8 mensilità 104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti accreditate da 9 a 12 mensilità | le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare 24 2024 |
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (malattia | 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ; 52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità | |
Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità 30% | 116,25 euro massimo giornaliero | diritto all’indennità se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione. Per il 2024 tale valore è pari a19.454,83 euro |