L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare dell'11 aprile 2024 n. 8 ha fornito le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Adempimenti (Dlgs dell'08.01.2024 n. 1) finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari – anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali – diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico.
In breve sintesi gli argomenti trattati.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del decreto Adempimenti, sono esaminate nella circolare in oggetto, nell’ambito dei paragrafi di seguito elencati:
- semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Scadenza presentazione dichiarazione dei redditi
In merito alle nuove disposizioni relative alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene anticipato il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “Redditi”) e all’Irap:
- al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione,
- ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra due annualità.
Solo per l’annualità in corso al 31 dicembre 2023 (Dichiarazioni 2024), il termine ultimo di presentazione viene stabilito al:
- 15 ottobre 2024,
- ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti “a cavallo”.
A partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, viene definita la data iniziale a partire dalla quale le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta potranno essere presentate:
- dal 1° aprile dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione
- e solo per il solo periodo d’imposta 2024, dal 15 aprile 2025.
Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle dichiarazioni
PERIODI D’IMPOSTA | DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP | DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770) |
Persone fisiche Società e associazioni (di cui all’articolo 5 del TUIR) | Soggetti IRES |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 | - in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024) | in via telematica: - entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024) | (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)
|
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 | - in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024) | in via telematica: - per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024) | - dal 15 aprile al 31 ottobre 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)
|
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi | - in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti) | - per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)
| - dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti) |