Normativa Pubblicata il 24/03/2024

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Ritenuta d'acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

Ritenuta obbligatoria sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione a decorrere dal 1° aprile 2024; i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero del 21/03/2024
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 21 marzo 2024 n. 7 con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in base a quanto disposto dall'articolo 1 commi 89 e 90 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024). 

A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

Misura della ritenuta da applicare

L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è del 23% e segue il criterio di cassa (resta infatti invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma del Dpr 600/1973, nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito).

Come regola generale, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle
provvigioni.

In sintesi, la ritenuta si applica:

Dichiarazione di applicazione della ritenuta ridotta

In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, l’articolo 3 del del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che:

In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024 (entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Circolare AdE 7 del 21.03.2024
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