E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 65 del 18 marzo 2024 la legge n 28 del 15 marzo, di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Si segnala che la legge di conversione vede l'inserimento di alcuni articoli con le disposizioni originariamente contenute nel dl 9 2024 che viene contestualmente abrogato , riguardanti in particolare la tutela delle PMI dell'indotto delle grandi aziende in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.
La legge è vigente dal 19 marzo 2024 giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.
Legge 28 2024 di conversione, tutte le misure previste
- L’articolo 1, comma 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in caso di inerzia dell’organo amministrativo
- L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione riguarda l'abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9
- L'articolo 2 consente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- L’articolo 2-bis – inserito al Senato – riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024. Come detto l’articolo 2-bis traspone nel decreto legge, con talune modifiche, quanto già disposto dall’articolo 1 del D.L. n. 9/2024; provvedimento, quest’ultimo, che viene contestualmente abrogato dall’articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione.
- L’articolo 2-ter, introdotto al Senato, traspone nell’atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall’articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni
- L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all’amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.
- L’articolo 2-quater, comma 4, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, che possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese
- L’articolo 2-quinquies - inserito nel corso dell’esame al Senato - stanzia 16,7 milioni di euro e prevede per il 2024 una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendonoo riducono l'attività inconseguenza della sospensione nelle aziende di interesse stategico. Il comma 1 dell’articolo 3 concerne l’ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille
- Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter (Proroga indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia) si proroga anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente ino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.
- Articolo 4 (Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria) reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.
- Articolo 4-bis (Misure in materia di amministrazione straordinaria) L’articolo 4-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato aggiunge un nuovo comma (comma 1- ter) all’articolo 2 del decreto legislativo n. 270 il quale delimita l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’amministrazione straordinaria.
- Articolo 4-ter (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale) introdotto nel corso dell’esame al Senato – introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, con azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.
- Articolo 4-quaterModifica all’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - introdotto al Senato, nel modificare l’ambito di competenza dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell’ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico