Con la circolare 25 del 29 gennaio 2024 INPS comunica gli importi 2024 , aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT, (5,4%) degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto. Si tratta in particolare di:
Vediamo le principali indicazioni:
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986 | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.392,89 | 1.311,56 |
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali) | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.671,48 | 1.573,86 |
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.535,95 | 1.377,31 |
Compresa tra 2.535,95 – | 1.587,52 |
Superiore a 4.008,71 | 2.005,56 |
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito | |
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 48.564,78 | 2.836,78 lordo 2.671,11 netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) |
Compresa tra 48.564,78– 63.900,07 | 3.195,61 |
Superiore a 63.900,07 | 4.472,65 |
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito Cooperativo | |
Fascia retributiva | Massimale (euro) |
Inferiore a45.910,43 | 2.720,80 2.561,91 al lordo e al etto della riduzione |
Compresa tra 45.910,43 e 64.032,97 | 3.659,53 |
Superiore a 64.032,97 | 4.256,38 |
L’importo massimo mensile della indennità NASPI per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024 l'importo di 1.550,42
L’importo massimo mensile di DIS COLL non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trovano applicazione l'importo massimo di 1321,53 euro.
L’importo massimo mensile dellaa indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42 euro.
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 , facendo riferimento a un reddito massimo di 12mila euro, non può essere
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a 691,89 euro . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.