INAIL completa le istruzioni operative per la procedura di autoliquidazione dei premi INAIL Saldo 2023 e acconto 2024 fornite lo scorso 27 dicembre, con un nuovo documento che definisce i coefficienti di applicazione dei tassi di interesse per le rateazioni , pubblicato il 9 gennaio 2024 (v dettagli sotto)
Vengono inoltre riepilogate le scadenze secondo il seguente calendario
16 FEBBRAIO 2024 :
29 FEBBRAIO 2024
i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;
Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;
Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;
AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;
Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;
Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.
Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online - Istruzioni e manuali).
In tema di Servizi online si ricorda che
ATTENZIONE Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:
- per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”.
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale,
dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF . pari allo 3,76%1
Su questa base, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del
differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate | Data scadenza | Data utile per il pagamento | Coefficienti interessi |
1° | 16 febbraio 2024 | 16 febbraio 2024 | 0 |
2° | 16 maggio 2024 | 16 maggio 2024 | 0,00927123 |
3° | 16 agosto 2024 | 20 agosto 2024 | 0,01874849 |
4° | 16 novembre 2024 | 18 novembre 20242 | 0,02822575 |
La nota INAIL si sofferma infine sulle riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2023/2024, ovvero: