Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 105 contenente disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).
Il testo si compone di 13 articole e tra le misure introdotte segnaliamo le seguenti.
Due articoli che intervengono sulla disciplina della quota dell'otto per mille IRPEF attribuita alla diretta gestione statale.
In particolare, l'articolo 7 reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
L’articolo 8 introduce modifiche agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell’otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare:
In tema di salute, si prevede l'abolizione di alcuni obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e la revisione della disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-COV-2.
In particolare, si dispone che le persone positive al virus SARS-COV-2 non siano più obbligate all'isolamento, che, si ricorda, comportava il divieto, sanzionabile con ammenda e possibile arresto, di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata.
Vienen inoltre aboilito l'obbligo di autosorveglianza dei contatti stretti, nel caso di positività al virus, oltre che soppressa la corrispondente disciplina sanzionatoria.
Come specificato nel dossier della Camera, in materia di intercettazioni, la disciplina speciale per disporre intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, viene estesa anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
Sono previsti interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza.
Fino al 30 aprile 2024, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto.
Viene modificata la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi, modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi.
Vengono introdotte alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis c.p., inasprendo il trattamento sanzionatorio.