Inps ha pubblicato il 4 luglio 2023 nella circolare 59 2023 gli importi e le istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai
definiti applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.
Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 in misura pari a € 61,98
Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono pari alla misura del 24,00%, comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
La contribuzione di maternità per l’anno 2023 resta fissata nella misura di € 7,49 .
Confermata anche la contribuzione INAIL nella misura capitaria annua di:
Il decreto del 20 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia ha fissato la riduzione 2023 nella misura pari al 15,17% , che sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
ATTENZIONE Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F2 alle seguenti scadenze:
L’Istituto annuncia una prossima circolare con le istruzioni aggiornate sull'esonero per gli agricoltori under 40.