Pubblicata in GU, la Legge del 03.07.2023 n. 87 di conversione del c.d Decreto Omnibus (DL del 10.05.2023 n. 51) contenente disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
Scarica il testo del Decreto n. 51/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
In breve sintesi alcune delle misure previste.
Durante l'iter di conversione, con l'introduzione del comma 3-sexies all'art. 4, è stata ufficializzata la proroga dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti ISA, già annunciata precedentemente con un comunicato del MEF.
In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo dcreto di approvazione del Ministro dell’conomia e delle finanze, tenuti ad effetuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorzione.
I versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.
Tali termini di versamento si applicano, oltre ai soggetti ISA, anche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese:
Tra le altre novità fiscali introdotte nel corso dell’iter di conversione, il comma 2-bis dell’articolo 4, posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.
Differito dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, nonché il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.
Differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, il termine di utilizzo del credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.