Pubblicata in GU del 31.07.2023 n. 177, la Legge del 31 luglio 2023 n. 100 di conversione del decreto 1° giugno 2023, n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Scarica qui il testo del decreto n. 61/2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Nel provvedimento sono contenuti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dall'alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.
Brevemente vediamone alcuni.
Si prevede la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio 2023.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, a favore dei:
che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari ubicati nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, la detrazione del 110% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023..