Pubblicata in GU n. 153 del 03.07.2023 la Legge del 03.07.2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 4 maggio 2023 n. 48, approvato dal Senato lo scorso 22 giugno (Decreto lavoro), che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, in vigore dal 5 maggio. Martedì 27 giugno, dalle ore 19,30, si svolgono le dichiarazioni di voto.
Scarica il testo del decreto lavoro del 04.05.2023 n. 48 coordinato, contenente le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi.
Queste le specifiche esigenze alle quali le misure introdotte dal decreto devono far fronte:
In breve sintesi alcune delle misure previste.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene istituito l’Assegno di inclusione, al fine di contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Viene riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari:
e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi:
Viene inoltre previsto che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Modifiche previste alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), con la variazione delle causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, si prevede l’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio. Ovvero, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima; viene quindi elevato:
In merito alla possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, per ciascun utilizzatore e con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro occasionale, il decreto prevede un aumento a 15.000 euro del limite dei compensi, complessivamente corrisposti da parte degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Inoltre, si prevede un'eccezione nelle cause di esclusione al ricorso del contratto di prestazione occasionale, ovvero il ricorso a tale tipo di contratto è vietato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per approfondire leggi anche "Decreto lavoro approvato: tutte le misure"