Con Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni in merito alle modalità di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta non ancora utilizzati derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, in particolare:
come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, DL n. 176/2022).
La quota residua di ciascuna rata annuale dei suddetti crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
Ai fini della ripartizione, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate:
La Comunicazione potrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.
Mentre a decorrere dal 3 luglio 2023, l'invio potrà essere effettuato anche avvalendosi di un intermediario abilitato.
Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni.
Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita, utilizzando i seguenti codici tributo:
istituiti con Risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023.
La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
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