Con la circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti dall'INPS gli importi massimi 2023, aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT, degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:
Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023, sono le seguenti:
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986 | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.321,53 | 1.244,36 |
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali) | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.585,84 | 1.493,23 |
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.406,02 | 1.306,75 |
Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 | 1.506,19 |
Superiore a 3.803,33 | 1.902,81 |
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022 vale a dire 1.222,51 euro.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.