Con la circolare n. 11 del 1 febbraio 2023 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni minime per il calcolo dei contributi previdenziali nel 2023 per la generalità dei lavoratori dipendenti e le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Inoltre si ricorda che il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Considerato che, nell'anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’8,1%la circolare fornisce nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023. Tali limiti, secondo quanto precisato sopra , devono essere ragguagliati a:
In sintesi i principali valori indicati dall'INPS sono i seguenti
Anno 2023 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD | 567,94 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 53,95 |
retribuzioni convenzionali in genere: retribuzione giornaliera minima | 29,98 |
soci delle cooperative della piccola pesca Retribuzione convenzionale mensile | 750,00 |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua Importo mensilizzato | Euro 52.190,00 Euro 4.349,00 |
Massimale annuo della base contributiva | 113.520,00 |
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.
La scadenza è quindi fissata al 16 maggio 2023
Per la regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.