Normativa Pubblicata il 03/01/2023

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Lo Sport e il non profit nella legge di Bilancio 2023

Rassegna normativa di tutte le misure a favore dello Sport e del mondo non profit nella Legge di Bilancio 2023



Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero del 29/12/2022

Il giorno 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per l’anno 2023, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento Ordinario n. 43. La dicitura completa è Legge 29 dicembre 2022 n 197 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ".  

Di seguito una Rassegna normativa a cura di @katiaarrighi   @paolorendina @antonellocalabrese @consulentidellosport

La parola SPORT compare nei commi dell'articolo 1:

123. Proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni per raccolta a distanza dei giochi pubblici

Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022.

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467. Progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti pubblici.

Fra i criteri di valutazione dei progetti presentati e assegnatari di una quota non superiore al 2,5 per  cento delle risorse del FIAR vi è quella del  il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive

498. Milano Cortina 2026

Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dai seguenti:

« Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020,n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In ambito sportivo giova ricordare l'articolo 1 comma 613 in tema di aiuti allo sport che riporta :

Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Istituito con Legge 205/ 2017 il Fondo supporta, con un aumento economico non marginale, la maternità delle atlete non professioniste, annoso problema di discussione nel settore da molti anni, vissuto come una mancanza di tutela di diritti per le donne in questo settore.

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Oltre al comma 613 rivestono ulteriore importanza nel settore i seguenti commi:

614. in tema di credito di imposta per le erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione e restauro di impianti pubblici e per la realizzazione di nuove

strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Viene previsto che il credito si possa applicare , limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, anche per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

 615. Investimenti pubblicitari nello sport

All’articolo 9 , comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 » sono inserite le seguenti: « e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro »; 

b) dopo le parole: « primo trimestre 2022 » sono inserite le seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 ».

616. Ulteriori aiuti in tema di caro energia

All’articolo 7, comma 1, del decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di euro per il 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l’anno 2023 ».

617. L’autorizzazione di spesa di cui al l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

618. Agenda 2030 – sviluppo sostenibile e sport

Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di  10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 per le finalità di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 

619.-620-621 -622 -623 -624 -626 - Istituto per il Credito sportivo diventa Istituto per il credito sportivo e culturale spa

Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l’Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all’esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata « Istituto per il credito sportivo e culturale Spa », che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell’Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. 

La trasformazione si attua con atto pubblico, all’esito della procedura di autorizzazione dell’autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.

Per lo svolgimento delle attività  la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell’Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell’economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società. 

627 Progetto Bici in Comune

In favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto « Bici in Comune », attività promossa dalla medesima società, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

628. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 627.

629. Il contributo di cui all’articolo 1,comma 333, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, è incrementato di 200.000 euro per l’anno 2023. 

Articolo 3 comma 20

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2023, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle. 

Articolo 6 comma 2

Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell’ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2023. 

Articolo 9 comma 2

Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2023, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Articolo 13 comma 8

Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2023, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.


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