Pubblicato in GU n. 201 del 28.08.2022, il Decreto del 22 giugno 2022 n. 128 recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.
Per beni ereditari vacanti si intendono i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonchè i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano, facenti parte di:
Si è in presenza di eredità giacente, dall'apertura della successione, quando vi è incertezza dell’accettazione o presenza dei chiamati all'eredità;
Si è in presenza di eredità vacante quando è accertata l'effettiva mancanza di eredi, di conseguenza l’eredità spetta allo Stato.
Vediamo cosa prevede il Regolamento nei casi di eredità giacente, ovvero di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile.
In questi casi la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, comunica all'Agenzia del demanio, entro 10 giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto.
Con le medesime modalità la cancelleria del tribunale comunica, sempre entro 10 giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonchè la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.
Il curatore dell'eredità giacente, attraverso un sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio, in modalità telematica, trasmette entro 6 mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i seguenti dati:
Nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro 30 giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, l'elenco dei beni ereditari.
Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato è istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi.