Pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 29 luglio 2022 n. 5 che chiarisce le modalità di presentazione delle domande e di emissione del c.d. “bonus trasporti” previsto dall’art. 35 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).
Il buono è destinato all’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il Fondo conta su 180 milioni di euro grazie al nuovo finanziamento delll’art. 27 del DL 115/2022 (DL “Aiuti-bis”).
Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
BENEFICIARI persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
VALORE DEL BUONO: 60 euro per ciascun beneficiario
UTILIZZO per l’acquisto entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale ( ESCLUSI I servizi di prima classe, executive, business, ecc)
Il bonus trasporti
- è personale e utilizzabile una sola volta;
- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE
Va utilizzato presso il gestore prescelto entro un mese dall'emissione
MODALITA' PER LE DOMANDE da presentare entro il 31 dicembre 2022, sul Portale dedicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, operativo dal 1 settembre 2022 , allegando le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione su dati anagrafici e reddito 2021
RIMBORSO AI GESTORI
I gestori dei servizi pubblici devono inviare domanda di rimborso per i buoni attraverso la stessa piattaforma telematica.