L'Agenzia delle Entrate con la nuova Circolare del 27 maggio 2022 n. 19, ha fornito tutti i chiarimenti in merito alle modifiche introdotte nel tempo al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus, dalle misure antifrode alle modifiche alla disciplina della cessione dei crediti, in particolare con riferimento alle previsioni introdotte:
Vediamo brevemente nel dettaglio le disposizioni normative introdotte dai suddetti provvedimenti.
La legge di bilancio 2022 ha riprodotto le misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti introdotte dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (abrogato dall’articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022) - che sono state oggetto di chiarimenti con la circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E - introducendo le seguenti novità:
Il decreto Sostegni-ter ha, inoltre, introdotto il divieto di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID. Il decreto Frodi, successivamente, ha previsto:
Il decreto Milleproroghe ha, altresì, stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente gli adempimenti previsti per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus, si applicano anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
La legge di conversione del decreto Sostegni-ter n. 25 del 2022 ha abrogato il decreto Frodi, riproducendone le modifiche sopra evidenziate e disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base sia del medesimo decreto sia delle disposizioni dallo stesso abrogate.
Il decreto Energia ha introdotto la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle cessioni normativamente previste, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Successivamente, il decreto Aiuti ha modificato tali ultime disposizioni, prevedendo la possibilità per le banche, ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di effettuare la cessione dei crediti a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle cessioni normativamente previste, senza facoltà di ulteriore cessione.
L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha altresì previsto che l’onere di indicare, nell’atto di affidamento dei lavori edili, i contratti collettivi applicati dall’impresa esercente i lavori, al fine fruire dei benefici fiscali ad essi connessi, riguarda le opere, intese in senso ampio e non solo i lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.