Entro luglio 2022 dovrebbe essere operativo il nuovo Registro delle opposizioni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2022 il Dpr del 27.01.2022 n. 26 che disciplina il Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Diversi ancora gli step normativi che dovranno essere completati prima della sua effettiva operatività:
Il diritto di opposizione può essere esercitato dal contraente (consumatore / cittadino) iscrivendosi al registro ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale e' intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonche', mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.
L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità:
Le modalità tecniche e operative di iscrizione nel registro possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.
Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalità di cui al comma 1, lettere a) o c) (via web o posta elettronica).
I contraenti iscritti al registro possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.
L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
Con l'iscrizione al registro e con il rinnovo dell'iscrizione, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea.
Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonche' mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.
La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a: