Normativa Pubblicata il 27/03/2022

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Agricoltura biologica: cosa prevede la nuova legge pubblicata in GU

Arriva la tutela del biologico anche in Italia, con la pubblicazione in GU della Legge del 09.03.2022 n. 23; marchio biologico italiano e altre novità



Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero del 09/03/2022
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Pubblicata in GU n. 69 del 23 marzo 2022, la legge del 9 marzo 2022 n. 23, contenente disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Come stabilito dalla legge, la produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale

Dal testo inoltre, è stata eliminata la tutela dell'agricoltura biodinamica, che inizialmente era stata equiparata a quella biologica. Infatti il terzo comma dell'art. 1 stabilisce che, ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica

In sede di conversione, infatti, la Camera è intervenuta sul secondo periodo del terzo comma dell'art.1, sopprimendolo. Esso prevedeva l'equiparazione al metodo dell'agricoltura biologica di quella biodinamica e dei metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Viene poi istituito il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

Il testo della legge si compone di 21 articoli, e disciplina per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

Si segnala che l'art. 7 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotti il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del testo unificato in esame, contenente interventi che dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, l'art.10 prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di:

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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Legge del 09.03.2022 n. 23
TAG: Agricoltura e pesca 2024