Nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 25.02.2022 n. 5 contenente i primi chiarimenti in merito alle principali novità in materia di IVA contenute nel Decreto Fiscale (DL del 21.10.2021 n. 146 convertito dalla Legge n. 215/2021).
Le previsioni normative in commento sono suddivise sulla base del contenuto che le caratterizza e la relativa disciplina IVA è esaminata nell’ambito dei corrispondenti paragrafi della presente circolare:
Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021, recante modifiche alla direttiva 2006/112/CE (Direttiva Iva) in ordine alle esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni effettuate in funzione di contrasto alla pandemia di COVID-19, con il decreto fiscale (art. 5 commi 15-bis e 15-ter) si sono apportate modifiche al Dpr n. 633/1972, si prevede la “non imponibilità”:
Tali previsioni sono state recepite con l’articolo 5, comma 15-bis, del d.l. n. 146 del 2021, con cui è stata aggiunta all’articolo 72, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, dopo la lettera c), la lettera c-bis), al fine di ricomprendere fra le operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate «nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19».
Sarà cura, pertanto, dei cessionari o committenti informare i cedenti o prestatori in merito alla circostanza che la destinazione degli stessi sia conforme a quanto stabilito dalla norma.
Al fine di rendere non imponibili le operazioni assoggettate a Iva effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (per le operazioni assoggettate ad IVA prima del 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021) i soggetti fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata, con riferimento a quelle forniture di beni e servizi per le quali siano a conoscenza della destinazione d’uso in coerenza con l’anzidetta norma (ad esempio, quelle per le quali abbiano ricevuto richiesta di restituzione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti).
Nello specifico, trova applicazione il comma 2 del citato articolo 26, il quale consente di portare in detrazione, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo DPR n. 633 del 1972, l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma del successivo articolo 25.
Laddove il fornitore sia a conoscenza, come sopra descritto, della destinazione dei beni e servizi alle finalità previste dalla norma in commento:
Considerando l’eccezionalità della fattispecie, avente ad oggetto operazioni regolarmente fatturate con IVA, ma divenute retroattivamente non imponibili per espressa previsione normativa, nonché i tempi ristretti entro i quali può essere emessa la nota di variazione in diminuzione, considerato che la norma di cui trattasi è efficace dal 21 dicembre 2021, l'Agenzia chiarisce che: