Normativa Pubblicata il 26/02/2022

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Cessione del credito bonus edilizi: il testo del nuovo decreto in GU

Pubblicato il Decreto n. 13/2022 contro le frodi nel settore edilizio: possibili altre due cessioni del credito dopo la prima, ma con limiti e sanzioni più pesanti per i tecnici



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 13 del 25/02/2022
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in GU del 25.02.2022 n. 47 il Decreto legge del 25 febbraio 2022 n. 13 contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonchè sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Scarica il testo del DL del 25.02.2022 n. 13.

Il decreto suddiviso in 7 articoli prevede le seguenti misure:

Vediamo quanto previsto in merito all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali relative a interventi edilizi.

Cessione del credito Superbonus 110% e bonus edilizi

Nuovamente possibili le cessioni multiple del credito ma con dei limiti.

In sostanza, si prevede che dopo la cessione del credito del primo richiedente, sarà possibile effettuare solo altre 2 cessioni esclusivamente in favore di determinati soggetti:

Il nuovo decreto infatti, interviene abrogando l'art. 28, comma 1, del DL 27 gennaio 2022, n. 4 e apportando modifiche all'articolo 121 del DL n. 34/2020 in merito all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, stabilendo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi potranno optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

Dopo il comma 1-ter dell'art. 121 del Dl n. 34/2020, viene aggiunto il nuovo comma 1-quater, che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. 

A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Sanzioni più pesanti per asseverazioni infedeli

Sanzioni pesanti nei confronti dei tecnici abilitati.

Prevista una sanzione pecuniaria (da 50.000 a 100.000 euro) e una sanzione penale (reclusione da 2 a 5 anni), incrementata nel caso in cui il fatto sia commesso allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, per i tecnici abilitati che, nelle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi espongono informazioni false od omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, oppure attestano falsamente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Inoltre, viene stabilito che ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, sia coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


1 FILE ALLEGATO:
Decreto legge del 25.02.2022 n. 13
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