Niente più prezzi omnicomprensivi di IVA, posa in opera e oneri professionali nel Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022, pubblicato in GU del 16.03.2022 n. 63, "Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici" con il quale sono stati definiti i costi massimi agevolabili, distinti per tipologia di intervento, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai Bonus Edilizi:
Scarica il testo del Decreto del MiTE del 14.02.2022.
Le disposizioni si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del dl n. 34 del 2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso:
Come riferito anche nel precedente comunicato del Mite, i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus (contenuti nel decreto del Mise del 06.08.2020), aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Con questo Decreto, commenta il ministro Cingolani, si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico.
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, di conseguenza si considerano al netto:
Quindi a differenza della prime bozze circolate, il testo definitivo del decreto definisce i massimali senza comprendere l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
Di seguito le tipologie di intervento ai quali si riferiscono i massimali di spesa:
Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A.
L’Allegato A indicata i costi massimi specifici per i soli interventi di efficienza energetica integrando e sostituendo quelli già definiti dall’Allegato I del DM Requisiti tecnici.
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.