Con Provvedimento del 17 gennaio 2022 n. 14113, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Attenzione va prestata al fatto che il riferimento è ai carichi affidati e non alle cartelle notificate dal 2022.
L’aggiornamento del modello di cartella di pagamento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 15, legge n. 234 del 30 dicembre 2021) all'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, per effetto delle quali è stata abolita:
Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1 per cento delle somme iscritte a ruolo.
Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato.
A carico del debitore, restano invece, la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge
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