Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 309 del 29 dicembre 2021 il Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 su " Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46".
Il decreto istituisce dal 1° marzo 2022 l'assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importi specificati nelle tabelle allegate
Tabella A Famiglie con entrambi i genitori e almeno un figlio minore a carico
Tabella B Famiglie con un solo genitore
Tabella C Valore medio delle detrazioni.
Si segnala che in data 3 gennaio in Gazzetta è stata pubblicata una errata corrige e rettifica che modificano la data di pubblicazione del decreto e aggiungono due tabelle mancanti:
Tabella 1 importi per fasce isee e
Tabella D Detrazioni fruite
L'assegno spetta:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta' i che
c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza limiti di eta'
Spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.
Va ricordato che si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validita'. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento e' accertato sulla base dei dati autodichiarati nella domanda, da presentare all'INPS.
Per assicurare la piena conoscibilita' del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'esistenza dell' assegno unico universale.
L'assegno e' riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso di tutti seguenti requisiti:
Per la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressivita', per le prime tre annualita', e' istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo ai soggetti con
a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
La maggiorazione e' pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare , e dell'ammontare mensile della componente fiscale
Il decreto provvede anche a prorogare l'assegno temporaneo per figli minori e la maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare istituiti dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, fino al 28 febbraio 2022.