Con la pubblicazione in GU del del 30.11.2021 n. 285 del decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 198 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (in attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari):
- definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte,
- razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.
Tali disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, mentre non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.
Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione
Nel testo del decreto si legge che i contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale.
Devono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare:
- la durata,
- le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto,
- le modalita' di consegna e di pagamento.
L'obbligo della forma scritta puo' essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro:
- documenti di trasporto o di consegna,
- fatture,
- ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio.
Pratiche commerciali sleali vietate
Il decreto disciplina introduce la disciplina delle pratiche sleali, che vengono vietate.
Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:
- il comma 1 lettera a e b dell'art. 4, stabilisce i termini per il versamento del corrispettivo da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari, nei casi di consegna sia periodica che non.In sintesi:
- per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine non può superare i 30 giorni dal termine del periodo di consegna.
- per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i 60 giorni dal termine della consegna.
Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti (comma 3).
- l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualita', ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
- l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purche' tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
- il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al presente decreto.
- l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore, o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
- la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorita' di contrasto, come individuata ai sensi del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito di un'indagine;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.