Pubblicato in GU del 31.12.2021 n. 310 la legge del 29.12.2021 n. 233 di conversione del Decreto legge del 06.11.2021 n. 152 recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Scarica il testo della Legge n. 233/2021 e del Decreto legge n. 152/2021 coordinato.
nel testo, oltre al Superbonus dell’80% e contributi a fondo perduto per gli alberghi, agriturismi e le strutture ricettive in genere che effettueranno interventi di ristrutturazione, in arrivo dal 2023 anche le sanzioni per chi rifiuta pagamenti elettronici.
In breve sintesi alcune delle agevolazioni previste per il turismo.
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR misura 4.2.1), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute, a favore di:
in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18, per i seguenti interventi:
All'elenco dei beneficiari sono state aggiunte le aziende titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività ammesse agli incentivi.
Per gli stessi interventi e destinatari, è inoltre riconosciuto un Contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui sopra.
Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:
L’articolo 19-ter, introdotto in sede referente, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Tutti i dettagli delle agevolazioni previste nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione del Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152.