Convertito in legge il Decreto Capienze (decreto-legge n. 139 del 2021), contenente misure in tema di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
Pubblicati in GU del n. 291 del 07.12.2021 i testi della Legge del 03.12.2021 n. 205 di conversione e del Decreto legge del 08.10.2021 n. 139 coordinato con le modifiche apportate dalla legge (Scarica qui Legge e Decreto coordinato dove le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi).
L'articolo 1 apporta diverse modifiche al DL del 22 aprile 202, n. 52. In tema di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, si prevede che:
Nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati:
Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.
Relativamente alla partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli richiamati:
Le percentuali massime di capienza di cui sopra si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
A prescindere dall'emergenza sanitaria, è stata introdotta una modifica a regime con l'articolo 1-bis, con il quale si esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi.