L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 22 settembre 2021 n. 11 ha fornito tutti i chiarimenti in merito all’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (ai sensi dell'art. 4 comma 4 DL n. 41/2021).
Tra i chiarimenti forniti, segnaliamo un'importante precisazione fornita dall'Agenzia in merito ai debiti oggetto di coobbligazione.
L’Agenzia delle entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali, ricordiamo che i debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi a:
restituisce a quest’ultimo l'elenco dei codici fiscali, segnalando, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai suddetti limiti normativamente previsti e per i quali non si procede all’annullamento dei debiti.
Di conseguenza, l’annullamento automatico dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall’Agenzia delle entrate all'agente di riscossione.
L’agente della riscossione provvede pertanto in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria.
Tuttavia, nella predetta circolare, viene precisato che, nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’Agenzia delle entrate, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.
Ciò in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.
La solidarietà “passiva” tra condebitori è disciplinata dagli artt. 1292 e seguenti c.c., in virtù dei quali la presunzione di solidarietà, stabilita in linea generale nelle obbligazioni con pluralità di debitori, ha come presupposto l’esistenza di un unico debito, cioè la sussistenza di quella situazione condebitoria per cui più debitori sono obbligati tutti per la stessa prestazione in modo che ciascuno di essi può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
L'art. 1292 c.c. prevede, infatti, che "L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".
Per approfondire, in allegato il testo della Circolare della quale riportiamo l'indice degli argomenti trattati:
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