A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:
A partire dalle operazioni Iva 2022, oltre alle bozze dei documenti di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza:
Con il Provvedimento dell’8 luglio 2021 n. 183994, sono state definite le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati e le regole di accesso da parte dei soggetti Iva e degli intermediari delegati, nonchè sono stati individuati i soggetti Iva destinatari in questa fase sperimentale. In allegato al provvedimento:
Il soggetto passivo IVA potrà accedere alle bozze dei documenti tramite applicativo web, direttamente o tramite intermediario delegato, presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e corrispettivi”, utilizzando le diverse funzionalità ed effettuare una serie di operazioni, tra le quali visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre e modificare le bozze dei documenti proposte dall’Agenzia e inviare informazioni ulteriori.
Il provvedimento specifica che, con riferimento al terzo trimestre 2021, le operazioni inerenti le bozze dei registri IVA, possono essere effettuate a partire dal 13 settembre 2021.
Per l’anno d’imposta 2021, a partire dalle operazioni effettuate da luglio 2021, e per l’anno d’imposta 2022, in via sperimentale, le bozze dei Registri Iva, Comunicazioni Lipe e Dichiarazione Iva, vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione (ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542).
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, verranno predisposte anche nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità per cassa.
Sono esclusi dal periodo sperimentale alcune categorie di soggetti: