Nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 11 giugno 2021 è stata pubblicata la delibera n. 39 che autorizza il nuovo "Regolamento delle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera".
Il nuovo documento sostituisce il precedente allegato alla delibera 15 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010, e non si applica ai procedimenti già in corso
L'aggiornamento si è reso necessario viste le sopraggiunte novità normative, in particolare :
La delibera autorizza inoltre i nuovi Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.
I documenti sono allegati in fondo all'articolo.
Titolo I - Procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti e al riconoscimento della personalita' giuridica
Capo I - Fondi pensione negoziali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Sezione I - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
Art. 2 (Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita') Art. 3 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005) Art. 4 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005) Art. 5 (Procedura di autorizzazione) Art. 6 (Decadenza dall'autorizzazione)
Sezione II - Modifiche statutarie o regolamentari Art. 7 (Istanza di approvazione delle modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005) Art. 8 (Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005) Art. 9 (Procedura di approvazione)
Art. 10 (Comunicazione di modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005) Art. 11 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005) Art. 12 (Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005) - Art. 13 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)
Capo II - Fondi pensione aperti
Art. 14 (Ambito di applicazione) Art. 15 Art. 16 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa)
Art. 17 (Procedura di autorizzazione) Art. 18 (Decadenza dall'autorizzazione)
Sezione II - Modifiche regolamentari Art. 19 (Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari) Art. 20 (Procedura di approvazione) Art. 21 (Comunicazione di modifiche regolamentariArt. 22 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa)
Capo III - Piani individuali pensionistici attuati mediante contratti assicurativi sulla vita (PIP)
Art. 23 (Ambito di applicazione) Sezione I - Approvazione del regolamento Art. 24 (Istanza di approvazione del regolamento)
Art. 25 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa) Art. 26 (Procedura di approvazione) Sezione II - Modifiche regolamentari Art. 27 (Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari)
Art. 28 (Procedura di approvazione) Art. 29 (Comunicazione di modifiche regolamentari) Art. 30 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo dell'istanza)
Capo IV - Fondi pensione preesistenti
Art. 31 (Ambito di applicazione)
Sezione I - Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 aderenti e beneficiari
Art. 32 (Istanza di approvazione delle modifiche statutarie) Art. 33 (Procedura di approvazione) Art. 34 (Comunicazione di modifiche statutarie) Art. 35 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa) Sezione II - Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 aderenti e beneficiari Art. 36 (Comunicazione di modifiche statutarie)
Titolo II - Procedure relative alle fusioni e cessioni
Art. 37 (Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti) Art. 38 (Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima societa') Art. 39 (Operazioni di cessione di fondi pensione aperti)
Art. 40 (Operazioni di fusione fra PIP) Art. 41 (Operazioni di cessione di PIP) Art. 42 (Operazioni societarie riguardanti le societa' che gestiscono fondi pensione aperti o PIP)
Titolo III - Procedure relative ai trasferimenti e alle attivita' transfrontalieri
Art. 43 (Ambito di applicazione) Art. 44 (Autorizzazione al trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro) Art. 45 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera) Art. 46 (Ulteriori adempimenti successivi all'autorizzazione dell'attivita' transfrontaliera)
Titolo IV - Procedure relative ai piani di riequilibrio
Art. 47 (Ambito di applicazione)
Capo I - Approvazione dei piani di riequilibrio
Art. 48 (Istanza di approvazione di un piano di riequilibrio) Art. 49 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa) Art. 50 (Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio) Capo II - Modifiche dei piani di riequilibrio Art. 51 (Istanza di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio) Art. 52 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa) Art. 53 (Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio)
Titolo V - Procedura per l'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unita' organizzative dell'impresa promotrice Art. 54 (Istanza di autorizzazione)
Art. 55 (Procedura di autorizzazione)
Titolo VI - Norme finali e transitorie
Art. 56 (Unita' organizzativa e responsabile del procedimento) Art. 57 (Assolvimento imposta di bollo su istanze presentate tramite PEC).