Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.03.2021 n. 67, il Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, in attuazione dell’articolo 8 della Legge delega 86/2019, recante la semplificazione degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Il decreto definisce una nuova disciplina della certificazione della natura dilettantistica delle associazioni e delle società sportive, attraverso l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a cui si attribuisce rango primario.
Rispetto alla normativa vigente, la gestione e la tenuta del Registro spettano al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio (e non più al CONI), che si avvale di Sport e salute s.p.a., e si semplificano gli adempimenti a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in termini sia di certificazioni sia di acquisto della personalità giuridica. A tale ultimo proposito, si prevede una disciplina speciale per le associazioni sportive che vogliano acquisire la personalità giuridica, sempre mediante l'iscrizione al Registro nazionale.
Di conseguenza, il Registro nazionale sostituisce a tutti gli effetti quello esistente tenuto dal CONI, cui non spetta più il compito di certificare l'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche (abrogando così l'art. 7 del D.L. 136/2004).
In base all'articolo 5, sono iscritte al Registro le associazioni e le società sportive dilettantistiche (secondo la definizione di cui all'articolo 2) che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sono iscritte in una sezione speciale le società e le associazioni sportive riconosciute dal CIP.
L'iscrizione al Registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Il compito di certificazione dunque non spetta più al CONI, secondo quanto invece prevede l'art. 7 del citato D.L. 136/2004, che viene infatti abrogato dall'articolo 17 del provvedimento in esame, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2022).
Tra gli adempimenti previsti a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, queste, attraverso il proprio organismo affiliante, devono depositare presso il Registro, entro 30 giorni dalla relativa approvazione o modifica:
Il decreto si compone di 18 articoli, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Art. 4 Istituzione del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche
Art. 5 Struttura del Registro
Art. 6 Iscrizione nel Registro
Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalita' giuridica
Art. 8 Certificati
Art. 9 Cancellazione
Art. 10 Opponibilita' ai terzi degli atti depositati
Art. 11 Funzionamento e revisione del Registro
Art. 12 Trasmigrazione
Art. 13 Gestione del Registro
Art. 14 Acquisto della personalita' giuridica
Art. 15 Certificati
Art. 16 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport
Art. 17 Abrogazioni
ART. 17-bis (Disposizione finale)