Pubblicate le tabelle con gli importi da prendere come base per il calcolo delle imposte sul lavoro dipendente e dei contributi per le assicurazioni obbligatorie cd retribuzioni convensionali . Sono fornite in allegato al al decreto 23 marzo 2021 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83/2021 del 7 aprile 2021.
L’utilizzo delle tabelle con le retribuzioni convenzionali è stato disposto dal Dl n. 317/1987 che prevede l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia ma operanti in Paesi extra-Ue con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri.
le retribuzioni convenzionali, sono suddivise in categorie di impiego (industria, commercio, trasporti, spettacolo, giornalismo, eccetera), qualifiche (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e fasce retributive dei lavoratori.
In materia le indicazioni sono state fornite nella circolare n. 207/2000 del ministero delle Finanze in cui si ricorda che la disciplina :
- si rivolge a coloro che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano a essere qualificati come residenti fiscali in Italia in base all’articolo 2 del Tuir
- non si applica se il contribuente presta la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne)
- si applica a condizione che sia stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente sia collocato in un apposito ruolo speciale estero
- non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.
La circolare, inoltre, chiarisce che :
- nel reddito convenzionale sono compresi gli eventuali benefit, non sottoposti a tassazione autonoma, e
- nel computo dei “183 giorni nell’arco di dodici mesi”, che possono essere anche a cavallo di due anni solari, vanno compresi anche i periodi di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.