Possibile l'utilizzo dei valori 2021 per i contributi della Gestione separata INPS nel flusso uniemens relativo a gennaio 2022, in scadenza il prossimo 16 febbraio.
Lo ha ipotizzato in un intervento del 10 febbraio ad una trasmissione della WEB TV dei Consulenti del lavoro il direttore generale vicario INPS Caridi, riconoscendo la situzione di difficoltà che si sta creando per aziende e consulenti con il ritardo della consueta circolare INPS su aliquote minimali e massimali da applicare.
Il direttore ha precisato che la circolare è stata predisposta dall'INPS ma è ancora al vaglio del Ministero del Lavoro.
"Nel piu breve tempo possibile " ha detto il Direttore, potrebbe essere ufficializzata la decisione di accogliere i flussi uniemens del periodo gennaio 2022 con il calcolo dei contributi effettuato con le aliquote e i valori in vigore al 31 dicembre 2021, studiando poi il sistema di conguaglio " che risulti meno oneroso possibile per i datori di lavoro e per l'Istituto."
In attesa dei chiarimenti ufficiali (forse entro oggi si auspica), o della nuova circolare 2022, ricordiamo di seguito le indicazioni fornite dall'Inps nel 2021.
La circolare INPS n. 12 del 5.2.2021 sui contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata (ART.2 comma26 legge 335-1995) segnalava tra l'altro, la novità dell'aumento dell’aliquota a carico dei professionisti pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023, finalizzato a finanziare la nuova indennità straordinaria introdotta dalle legge di bilancio 2021 "ISCRO": indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, destinata appunto alla platea delle "Partite Iva".
Di seguito un riepilogo complessivo sulle aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
COLLABORATORI - Riguardo l'obbligo contributivo per i collaboratori (lavoro parasubordinato) come sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). In ogni caso l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche le modalità sono illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
PROFESSIONISTI
Per quanto concerne i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO : L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 15.953,00 | 24% | € 3.828,72 |
€ 15.953,00 | 25,98% | € 4.144,59 (IVS € 3.988,25) |
€ 15.953,00 | 33,72% | € 5.379,35 (IVS € 5.264,52 |
€ 15.953,00 | 34,23% | € 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |